Capo IV
Art. 45
AbrogatoRiscossione coattiva e privilegio
In vigore dal 1 gen 2027
Per la riscossione coattiva dell'imposta, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile.
Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data dell'apertura della successione o, in caso di dilazione del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata ovvero dal giorno in cui si è verificata la decadenza prevista dall'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-45