Capo IV
Art. 46
AbrogatoResponsabilità degli eredi
In vigore dal 1 gen 2027
Gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta.
L'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario risponde dell'imposta nei limiti previsti dall'art. 490 del codice civile.
L'ammontare complessivo delle imposte di successione e di trascrizione, dei diritti catastali e delle relative penali, in nessun caso può ripetersi in cifra superiore al valore dei beni sui quali le tasse, soprattasse, diritti e penali si riferiscono, al netto delle passività deducibili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-46