Titolo TERZO
Art. 56
AbrogatoRegistrazione dell'atto e applicazione dell'imposta
In vigore dal 1 gen 2027
Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso secondo le disposizioni sull'imposta di registro relativa agli atti pubblici.
Per la liquidazione e riscossione dell'imposta, per le sanzioni e per il contenzioso si applicano, salvo il disposto degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo precedente, le norme relative all'imposta di registro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-56