Titolo TERZO
Art. 55
AbrogatoDeterminazione dell'imposta
In vigore dal 1 gen 2027
Per le donazioni l'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore complessivo netto dei beni e dei diritti che formano oggetto di tutte le disposizioni comprese in uno stesso atto ed è ripartita fra gli aventi causa in proporzione al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascuno.
Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell' la imposta è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore dei beni e dei diritti attribuiti a ciascun avente causa.
Si applicano le disposizioni degli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-55