Art. 56 · Registrazione dell'atto e applicazione dell'imposta
Titolo TERZO

Art. 56

Abrogato57 / 60

Registrazione dell'atto e applicazione dell'imposta

In vigore dal 1 gen 2027
Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso secondo le disposizioni sull'imposta di registro relativa agli atti pubblici. Per la liquidazione e riscossione dell'imposta, per le sanzioni e per il contenzioso si applicano, salvo il disposto degli articoli da 1 a 5 e dell'articolo precedente, le norme relative all'imposta di registro.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-56