Titolo I
Art. 7
Uffici competenti per l'accertamento e la riscossione
In vigore dal 1 gen 1973
Le imposte previste dagli della tariffa annessa al presente decreto devono corrispondersi agli uffici del registro nel termine stabilito per il pagamento delle imposte di registro o di successione.
Agli stessi uffici devono corrispondersi anche le imposte fisse dovute per trascrizioni obbligatorie, in forza del medesimo atto o sentenza assoggettati all'imposta proporzionale, nonché la soprattassa eventualmente applicabile a termini del primo comma dell' del presente decreto.
Le altre imposte, pene pecuniarie e soprattasse debbono essere pagate alle conservatorie dei registri immobiliari, contemporaneamente alla richiesta della iscrizione, della rinnovazione, della trascrizione e dell'annotamento nei registri immobiliari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-7