Titolo I

Art. 12

Formalità da eseguirsi gratuitamente

In vigore dal 1 gen 1973
Non sono soggette alle imposte le formalità e le certificazioni eseguite nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-12

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