Titolo I
Art. 12
Formalità da eseguirsi gratuitamente
In vigore dal 1 gen 1973
Non sono soggette alle imposte le formalità e le certificazioni eseguite nell'interesse delle amministrazioni dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-12