Titolo I
Art. 17
Sanzioni
In vigore dal 1 gen 1973
Per l'omissione della richiesta di trascrizione degli atti e sentenze e di ogni altra trascrizione obbligatoria si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.
Per l'omissione della richiesta della formalità di trascrizione o di annotamento soggetta ad imposta fissa o non soggetta ad imposta o da eseguirsi a debito si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire centomila.
Per l'omissione della richiesta di trascrizione del certificato di successione si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire centomila.
Per ogni altra inosservanza delle norme del presente decreto nonché del disposto dei commi primo, terzo e quarto dell'art. 26 della legge 25 giugno 1943, n. 540, si applica la pena pecuniaria da lire diecimila a lire cinquantamila.
Se l'imposta di trascrizione di cui all' della tariffa annessa al presente decreto è pagata dopo la scadenza del termine stabilito dall' si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta con il minimo di lire duemila.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-17