Titolo II

Art. 22

Accertamento e riscossione

In vigore dal 1 gen 1973
Per l'accertamento e la riscossione delle imposte catastali e delle relative soprattasse e pene pecuniarie sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-22

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