Titolo II
Art. 22
Accertamento e riscossione
In vigore dal 1 gen 1973
Per l'accertamento e la riscossione delle imposte catastali e delle relative soprattasse e pene pecuniarie sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-22