Titolo III
Art. 23
Disposizioni transitorie in materia di esenzioni e di agevolazioni
In vigore dal 1 gen 1973
Per le esenzioni e le agevolazioni in materia di imposte ipotecarie, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano le norme di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, concernente l'imposta di registro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-23