Titolo I

Art. 18

Irrogazione e riscossione delle pene pecuniarie

In vigore dal 1 gen 1973
Gli uffici dei registri immobiliari procedono alla irrogazione delle pene pecuniarie ed alla loro riscossione secondo le norme stabilite in materia di imposte di registro e di successione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-18

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