Titolo I
Art. 19
Decadenza
In vigore dal 1 gen 1973
Le imposte, soprattasse e pene pecuniarie previste dal presente decreto devono essere richieste, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno in cui è stata eseguita o doveva essere eseguita la relativa formalità.
Nello stesso termine di decadenza, decorrente dal giorno del pagamento, deve essere richiesta la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-19