Titolo II
Art. 21
Presupposto e misura del tributo
In vigore dal 28 mag 1978
L'esecuzione delle volture catastali è soggetta alla imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente .
Per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti alla imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma è dovuta nella misura fissa di lire ventimila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-21