Titolo II

Art. 21

Presupposto e misura del tributo

In vigore dal 28 mag 1978
L'esecuzione delle volture catastali è soggetta alla imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente . Per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti alla imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma è dovuta nella misura fissa di lire ventimila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-21

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