Titolo I

Art. 3

Imponibile per la trascrizione

In vigore dal 1 gen 1973
L'imposta di trascrizione è commisurata all'imponibile determinato ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni. Se l'atto o la successione è esente dall'imposta di registro o dall'imposta sulle successioni e donazioni l'imponibile è determinato secondo le disposizioni relative a tali imposte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-3

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