Titolo I
Art. 4
Imponibile per le iscrizioni e rinnovazioni
In vigore dal 1 gen 1973
Per la determinazione dell'imposta dovuta sulle iscrizioni e sulle rinnovazioni si tiene conto dell'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca è iscritta o rinnovata.
Gli interessi debbono aggiungersi nell'ammontare dichiarato nella nota prescritta dall'art. 2839 del codice civile; se essi sono indicati soltanto nella misura, l'imponibile si determina cumulando le annualità degli interessi ai quali per legge si estende la iscrizione o la rinnovazione.
Se l'ipoteca è iscritta per una rendita o pensione, l'imponibile si determina con i criteri stabiliti ai fini dell'imposta di registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-4