Titolo I

Art. 2

Competenza territoriale

In vigore dal 1 gen 1973
Le formalità previste nel precedente devono essere eseguite presso gli uffici dei registri immobiliari indicati negli articoli 2663 e 2827 del codice civile.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-2

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