Titolo I
Art. 5
Soggetti obbligati al pagamento
In vigore dal 1 gen 1973
Sono tenuti al pagamento delle imposte ipotecarie oltre ai pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, coloro che richiedano le formalità previste nell'.
Sono altresì solidamente tenuti al pagamento delle imposte medesime tutti coloro nel cui interesse è stata fatta la richiesta e nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-5