Titolo I

Art. 10

Esecuzione di formalità senza contemporaneo pagamento dell'imposta

In vigore dal 1 gen 1973
Possono essere eseguite anche senza l'obbligo del contemporaneo pagamento delle imposte: 1) le iscrizioni, rinnovazioni ed annotamenti che sono richiesti dal pubblico ministero nell'interesse dei privati, da pubblici ufficiali ed anche da privati in virtù di un obbligo loro imposto per legge; 2) le formalità richieste nell'interesse delle amministrazioni dello Stato. Il conservatore deve indicare il debito dell'imposta nel certificato attestante l'eseguita formalità e deve promuovere contro i debitori gli atti per la riscossione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-10

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