Titolo I
Art. 11
Formalità da eseguirsi a debito
In vigore dal 1 gen 1973
Sono eseguite a debito, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi:
1) le iscrizioni richieste ai sensi dell'art. 616 del codice di procedura penale, nonché quelle comunque relative a crediti dello Stato dipendenti dall'amministrazione della giustizia penale;
2) le iscrizioni di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;
3) le formalità richieste nei procedimenti civili nell'interesse delle amministrazioni dello Stato e di persone o di enti morali ammessi al gratuito patrocinio;
4) le formalità necessarie nelle procedure di fallimento.
Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente l'imposta prenotata è riscossa in ragione della somma che risulta definitivamente dovuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-11