Titolo I
Art. 6
Imposta relativa a più formalità
In vigore dal 1 gen 1973
È soggetta ad imposta proporzionale una sola formalità quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbono eseguirsi più iscrizioni o più rinnovazioni; per ciascuna delle altre iscrizioni o rinnovazioni è dovuta l'imposta fissa.
Se le formalità sono da eseguirsi in diversi uffici dei registri immobiliari, debbono presentarsi all'ufficio presso il quale si paga l'imposta proporzionale, oltre le note prescritte, altrettante note quanti sono gli uffici in cui la formalità deve essere ripetuta e sopra ciascuna di esse l'ufficio medesimo deve annotare gli estremi della ricevuta rilasciata ai sensi dell' del presente decreto per l'imposta proporzionale ed apporre la dichiarazione di eseguita formalità.
Le stesse disposizioni si applicano alle cancellazioni ed agli altri annotamenti soggetti ad imposta proporzionale.
È dovuta l'imposta in misura fissa per le formalità di conferma, di esecuzione o di rettifica quando per le relative trascrizioni, iscrizioni o rinnovazioni è stata corrisposta l'imposta proporzionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-6