Titolo I

Art. 13

Trascrizione del certificato di denunziata successione

In vigore dal 1 gen 1973
Oltre gli atti previsti dal codice civile, dal codice di procedura civile e dalle altre leggi speciali, deve rendersi pubblico col mezzo della trascrizione agli effetti stabiliti dal presente decreto, il certificato di denunziata successione, quando contiene disposizioni relative a beni immobili. Tale certificato deve essere redatto a cura del capo dell'Ufficio del registro, in dipendenza di successioni ereditarie, testate od intestate, a chiunque siano devoluti i beni e qualunque sia il loro valore, indipendentemente dalle passività che li gravano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-13

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