Titolo I
Art. 15
Termini per gli annotamenti
In vigore dal 1 gen 1973
Gli annotamenti disposti dagli articoli 2654, 2655 del codice civile devono essere richiesti, a cura delle parti o dei loro procuratori, entro il termine di trenta giorni dalla data degli atti o della notificazione delle domande giudiziali o della pubblicazione delle sentenze o della pronunzia del decreto.
Il notaio od altro pubblico ufficiale che ha ricevuto od autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di richiederne la formalità nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto od autenticato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-15