Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 10
In vigore dal 28 giu 1972
Il consiglio nazionale ha il compito:
a) di deliberare sul programma generale dell'ente nazionale, sul bilancio consuntivo entro il 30 aprile e sul bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno, sulle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie nonché sulla quota associativa dovuta annualmente dagli enti di cui all' e sui contributi annui dovuti dalle casse rurali;
b) di deliberare sulle modifiche del presente statuto;
c) di deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dal presidente o dalla giunta esecutiva o da almeno due terzi dei consiglieri;
d) di eleggere il vice presidente e gli altri 7 membri della giunta esecutiva nonché i membri del collegio dei sindaci che non sono di nomina governativa ai sensi dell' del presente statuto;
e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle disposizioni delle competenti autorità è dal presente statuto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-10