Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 6
In vigore dal 28 giu 1972
Il presidente, nominato con decreto del Ministro per il tesoro, dirige e rappresenta l'ente nazionale, tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano eseguite le deliberazioni della giunta esecutiva e provvede a quanto attiene alla osservanza della disciplina statutaria.
In caso di urgenza può agire con i poteri della giunta esecutiva; le deliberazioni così adottate dovranno essere sottoposte alla ratifica della giunta esecutiva nella sua prima riunione.
Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente nominato ai sensi del successivo .
Il presidente dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
Egli continua a svolgere le sue funzioni anche dopo il termine del suo mandato fino a che non venga confermato o sostituito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-6