Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari

Art. 7

In vigore dal 28 giu 1972
Il consiglio nazionale è costituito: a) dal presidente dell'ente nazionale; b) dal vice presidente dell'ente nazionale; c) dal legale rappresentante di ciascun ente di cui al primo comma dell'; d) da un membro eletto dal consiglio della Federazione nazionale italiana delle casse rurali e da un membro eletto dal consiglio dell'istituto di credito delle casse rurali enti ausiliari. Alle riunioni del consiglio nazionale possono essere invitati i direttori degli enti di cui al primo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-7

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