Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 3
In vigore dal 28 giu 1972
Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, l'ente nazionale si avvale della collaborazione delle federazioni regionali delle casse rurali mediante apposite convenzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-3