Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari

Art. 8

In vigore dal 28 giu 1972
I membri di diritto del consiglio decadono con la perdita della qualifica di legale rappresentante dell'ente socio; i membri eletti, invece, durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-8

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