Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 9
In vigore dal 28 giu 1972
Il consiglio nazionale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo ritengano necessario la giunta esecutiva od il presidente dell'ente nazionale o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei consiglieri o dai sindaci.
La convocazione è fatta dal presidente dell'ente nazionale mediante avvisi scritti diramati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.
La riunione del consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei componenti di cui al primo comma dell'.
Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un terzo di coloro che hanno diritto di parteciparvi.
Il consiglio è presieduto dal presidente dell'ente nazionale.
Il presidente stabilisce di volta in volta il sistema da seguire per ogni votazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
In caso di parità, prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-9