Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 12
In vigore dal 28 giu 1972
La giunta esecutiva si riunisce almeno ogni tre mesi dietro avviso del presidente dell'ente nazionale.
Essa ha il compito:
a) di curare il perseguimento dei fini statutari dell'ente nazionale, in armonia con le direttive del consiglio;
b) di redigere non oltre il 31 agosto di ogni anno il bilancio preventivo dell'ente nazionale;
c) di deliberare sugli impegni finanziari nell'ambito delle somme stanziate in bilancio;
d) di deliberare sui regolamenti e sugli organici del personale;
e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal consiglio nazionale e dalle competenti autorità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-12