Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 17
In vigore dal 28 giu 1972
L'ente nazionale potrà accettare contributi straordinari.
Tali contributi, previe le occorrenti variazioni di bilancio, potranno essere interamente erogati a determinati scopi purchè rientranti tra quelli per cui l'ente nazionale è costituito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-17