Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 18
In vigore dal 28 giu 1972
La gestione finanziaria sarà controllata da un collegio di sindaci, che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293 e dell'art. 2403 codice civile in quanto applicabile.
Il collegio dei sindaci sarà composto di tre sindaci effettivi, di cui uno nominato dal Ministero del tesoro e due dal consiglio dell'ente e due sindaci supplenti nominati, uno dal Ministero del tesoro e uno dal consiglio dell'ente. La presidenza del collegio sarà assunta dal sindaco effettivo nominato dal Ministero del tesoro.
I sindaci effettivi debbono assistere alle riunioni del consiglio ed hanno facoltà di intervenire a quelle della giunta esecutiva.
I membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Essi continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo il termine del loro mandato fino a che non vengano confermati o sostituiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-18