Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari

Art. 19

In vigore dal 28 giu 1972
L'ente nazionale è sottoposto, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, al controllo della Corte dei conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo