Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari

Art. 15

In vigore dal 28 giu 1972
L'ente nazionale deve sottoporre all'approvazione del Ministero del tesoro i seguenti atti: a) i bilanci nonché le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio; b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali; c) le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio; d) i regolamenti e gli organici del personale; e) i regolamenti per la esazione dei contributi dovuti dalle Casse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-15

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