Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 15
In vigore dal 28 giu 1972
L'ente nazionale deve sottoporre all'approvazione del Ministero del tesoro i seguenti atti:
a) i bilanci nonché le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;
c) le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;
d) i regolamenti e gli organici del personale;
e) i regolamenti per la esazione dei contributi dovuti dalle Casse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-15