Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 14
In vigore dal 28 giu 1972
Le entrate dell'ente nazionale sono costituite:
a) dal contributo dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1966, n. 933;
b) dalle quote di associazione degli enti di cui all';
c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
d) dalle somme da esso incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-14