Art. 1

In vigore dal 28 giu 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e ne è stato approvato il relativo statuto; Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, recante il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del predetto ente; Vista la legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al sopra citato testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, n. 1348, con il quale è stata approvata la modifica dell' dello statuto dell'ente medesimo; Viste le deliberazioni, adottate dal Consiglio nazionale dell'ente, rispettivamente, in data 25 ottobre 1968, e 30 maggio 1969 con cui è stato approvato il testo modificato dello statuto; Ritenuta l'opportunità di approvare lo statuto quale risulta a seguito delle modifiche apportate; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato lo statuto dell'Ente nazionale delle casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 febbraio 1972 LEONE COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 52. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-rd-1

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