Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 18
18 / 20In vigore dal 28 giu 1972
La gestione finanziaria sarà controllata da un collegio di sindaci, che agirà con i poteri e le attribuzioni di cui alla legge 18 gennaio 1934, n. 293 e dell'art. 2403 codice civile in quanto applicabile.
Il collegio dei sindaci sarà composto di tre sindaci effettivi, di cui uno nominato dal Ministero del tesoro e due dal consiglio dell'ente e due sindaci supplenti nominati, uno dal Ministero del tesoro e uno dal consiglio dell'ente. La presidenza del collegio sarà assunta dal sindaco effettivo nominato dal Ministero del tesoro.
I sindaci effettivi debbono assistere alle riunioni del consiglio ed hanno facoltà di intervenire a quelle della giunta esecutiva.
I membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Essi continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo il termine del loro mandato fino a che non vengano confermati o sostituiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-18