Art. 17
Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari

Art. 17

17 / 20
In vigore dal 28 giu 1972
L'ente nazionale potrà accettare contributi straordinari. Tali contributi, previe le occorrenti variazioni di bilancio, potranno essere interamente erogati a determinati scopi purchè rientranti tra quelli per cui l'ente nazionale è costituito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-17