Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 17
17 / 20In vigore dal 28 giu 1972
L'ente nazionale potrà accettare contributi straordinari.
Tali contributi, previe le occorrenti variazioni di bilancio, potranno essere interamente erogati a determinati scopi purchè rientranti tra quelli per cui l'ente nazionale è costituito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-17