Art. 12
Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari

Art. 12

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In vigore dal 28 giu 1972
La giunta esecutiva si riunisce almeno ogni tre mesi dietro avviso del presidente dell'ente nazionale. Essa ha il compito: a) di curare il perseguimento dei fini statutari dell'ente nazionale, in armonia con le direttive del consiglio; b) di redigere non oltre il 31 agosto di ogni anno il bilancio preventivo dell'ente nazionale; c) di deliberare sugli impegni finanziari nell'ambito delle somme stanziate in bilancio; d) di deliberare sui regolamenti e sugli organici del personale; e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad essa deferite dal consiglio nazionale e dalle competenti autorità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-12