Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 5
In vigore dal 28 giu 1972
Organi sociali
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Sono organi dell'ente nazionale:
a) il presidente;
b) il consiglio nazionale;
c) la giunta esecutiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-5