Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 2
In vigore dal 28 giu 1972
L'Ente nazionale ha lo scopo di curare l'assistenza tecnica delle associate ai fini del loro miglioramento ed incremento.
Per il conseguimento di tali finalità l'ente:
1) studia i problemi di carattere generale e particolare riguardanti la categoria delle casse rurali, artigiane ed enti ausiliari, la cooperazione in genere e quella di credito in ispecie per prospettarne adeguate soluzioni;
2) assiste le associate nell'espletamento di pratiche amministrative e contabili e nelle operazioni con altri istituti di credito;
3) istituisce corsi di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti della categoria delle casse rurali;
4) promuove studi e convegni allo scopo di dibattere argomenti a carattere scientifico interessanti la categoria;
5) cura e mantiene i rapporti con le autorità pubbliche, con le organizzazioni estere delle casse rurali;
6) può, se richiesto, funzionare da arbitro nelle questioni di carattere economico che sorgessero nell'ambito della categoria;
7) favorisce la costituzione di casse rurali ed artigiane;
8) si adopera in generale per lo sviluppo ed il miglioramento delle associate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-2