Art. 2
Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari

Art. 2

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In vigore dal 28 giu 1972
L'Ente nazionale ha lo scopo di curare l'assistenza tecnica delle associate ai fini del loro miglioramento ed incremento. Per il conseguimento di tali finalità l'ente: 1) studia i problemi di carattere generale e particolare riguardanti la categoria delle casse rurali, artigiane ed enti ausiliari, la cooperazione in genere e quella di credito in ispecie per prospettarne adeguate soluzioni; 2) assiste le associate nell'espletamento di pratiche amministrative e contabili e nelle operazioni con altri istituti di credito; 3) istituisce corsi di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti della categoria delle casse rurali; 4) promuove studi e convegni allo scopo di dibattere argomenti a carattere scientifico interessanti la categoria; 5) cura e mantiene i rapporti con le autorità pubbliche, con le organizzazioni estere delle casse rurali; 6) può, se richiesto, funzionare da arbitro nelle questioni di carattere economico che sorgessero nell'ambito della categoria; 7) favorisce la costituzione di casse rurali ed artigiane; 8) si adopera in generale per lo sviluppo ed il miglioramento delle associate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-2