Statuto dell'Ente nazionale delle case rurali, agrarie ed enti ausiliari
Art. 2
2 / 20In vigore dal 28 giu 1972
L'Ente nazionale ha lo scopo di curare l'assistenza tecnica delle associate ai fini del loro miglioramento ed incremento.
Per il conseguimento di tali finalità l'ente:
1) studia i problemi di carattere generale e particolare riguardanti la categoria delle casse rurali, artigiane ed enti ausiliari, la cooperazione in genere e quella di credito in ispecie per prospettarne adeguate soluzioni;
2) assiste le associate nell'espletamento di pratiche amministrative e contabili e nelle operazioni con altri istituti di credito;
3) istituisce corsi di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti della categoria delle casse rurali;
4) promuove studi e convegni allo scopo di dibattere argomenti a carattere scientifico interessanti la categoria;
5) cura e mantiene i rapporti con le autorità pubbliche, con le organizzazioni estere delle casse rurali;
6) può, se richiesto, funzionare da arbitro nelle questioni di carattere economico che sorgessero nell'ambito della categoria;
7) favorisce la costituzione di casse rurali ed artigiane;
8) si adopera in generale per lo sviluppo ed il miglioramento delle associate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-02-21;233#art-sde-2