Titolo III

Art. 6

In vigore dal 25 mar 1971
L'istituto centrale di statistica, anche attraverso i propri uffici regionali o interregionali, impartisce le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento, ne dirige e controlla le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso. Per l'esecuzione del censimento l'istituto si avvale, ai sensi dell' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, della collaborazione delle amministrazioni governative centrali e locali, delle amministrazioni provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico, nonché degli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo