Titolo III

Art. 8

In vigore dal 25 mar 1971
Per assicurare la regolare, esatta ed uniforme applicazione delle norme tecniche di esecuzione del censimento è costituito, presso l'ufficio provinciale di censimento, un comitato tecnico formato: dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, che lo presiede; dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste; dal veterinario provinciale; da un rappresentante della prefettura; dal capo ufficio statistica dell'ufficio provinciale di statistica con funzioni di segretario. Detto comitato ha, in particolare, il compito di fornire l'assistenza tecnica necessaria all'ufficio provinciale di censimento, di armonizzare il servizio di assistenza ai comuni e di risolvere i quesiti di natura tecnica che saranno sottoposti dai comuni direttamente o tramite gli uffici intercomunali di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-8

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