Titolo II
Art. 4
In vigore dal 25 mar 1971
L'unità di rilevazione del censimento è l'azienda agricola, forestale o zootecnica.
Per azienda agricola, forestale o zootecnica si intende l'unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica ad opera di un conduttore, e cioè persona fisica, società o ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione a mezzadro o colono parziario.
Sono considerate unità di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-4