Titolo III
Art. 7
In vigore dal 25 mar 1971
Sono organi periferici dell'Istituto centrale di statistica, ai fini del censimento:
a) gli uffici provinciali di censimento, aventi il compito di coordinare le operazioni di censimento nell'ambito della provincia.
Essi provvedono a svolgere una assidua opera di vigilanza diretta ad assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle operazioni affidate agli uffici comunali di censimento, nonché - d'intesa con gli ispettorati provinciali dell'agricoltura - l'uniformità e unità di indirizzo dell'attività degli uffici intercomunali di censimento.
Agli uffici provinciali di censimento è affidato altresì il compito di effettuare la revisione definitiva dei questionari di censimento.
La qualifica e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Il segretario generale delle camere di commercio assume le funzioni di dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Per i compiti di vigilanza e di assistenza durante le varie fasi di censimento, gli uffici provinciali di censimento si avvalgono di appositi ispettori provinciali;
b) gli uffici intercomunali di censimento, aventi il compito di fornire l'assistenza tecnica nelle varie operazioni di censimento ai comuni delle rispettive circoscrizioni.
La qualifica e le attribuzioni di ufficio intercomunale di censimento spettano agli uffici periferici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura (uffici agricoli di zona, uffici e sezioni staccate, condotte agrarie). I dirigenti degli uffici periferici dell'ispettorato assumono, nella loro veste di corrispondenti dell'Istituto centrale di statistica per le statistiche agrarie, le funzioni di dirigenti degli uffici intercomunali di censimento. Il comune capoluogo di provincia o gli altri comuni non compresi nella giurisdizione degli uffici periferici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura costituiscono un ufficio intercomunale di censimento a sè stante, al quale è preposto, in qualità di dirigente, l'"addetto statistico" dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c) gli uffici comunali di censimento, aventi il compito di svolgere le varie operazioni di censimento nell'ambito dei rispettivi territori.
La qualifica e le attribuzioni di ufficio comunale di censimento spettano: 1) all'ufficio comunale di statistica, nei comuni in cui esiste tale ufficio; 2) all'ufficio che sarà costituito dal sindaco, nei comuni in cui non esiste l'ufficio comunale di statistica. Nei comuni di cui al punto 1) il dirigente dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di dirigente dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di dirigente dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale è responsabile del funzionamento dell'ufficio e del regolare andamento delle operazioni di censimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-7