Titolo II

Art. 5

In vigore dal 25 mar 1971
Le notizie oggetto della rilevazione concernente il censimento sono raccolte con questionario predisposto dall'istituto centrale di statistica. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 25 ottobre 1970 o all'annata agraria 1 novembre 1969-31 ottobre 1970. Le notizie concernenti il catasto viticolo vengono rilevate con questionario a parte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-5

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