Titolo I

Art. 3

In vigore dal 25 mar 1971
Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono. Nel caso di aziende i cui terreni siano situati in due o più comuni, le aziende vengono censite nel comune in cui è situato il centro aziendale, ove esista, o la maggior parte dei terreni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-3

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