Titolo I
Art. 1
In vigore dal 25 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 31 gennaio 1969, n. 14, concernente il finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
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Il secondo censimento generale dell'agricoltura ha luogo nel giorno 25 ottobre 1970.
In occasione del censimento generale dell'agricoltura viene effettuata anche la rilevazione dei dati concernenti l'istituzione del catasto viticolo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1707.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-1