Titolo III
Art. 10
In vigore dal 25 mar 1971
In ogni comune è costituita, con provvedimento del sindaco, una commissione comunale di censimento, avente il compito di facilitare l'esecuzione del censimento fornendo ai conduttori di azienda informazioni e chiarimenti sulle finalità e sull'importanza del censimento stesso.
La commissione, presieduta dal sindaco, è composta: dal segretario comunale; dal dirigente dell'ufficio comunale di censimento; dal veterinario comunale; dal direttore didattico (ove esista) oppure da un insegnante elementare; da un rappresentante dell'ufficio comunale dell'unione provinciale degli agricoltori; da un rappresentante della sezione comunale dei coltivatori diretti; da un rappresentante di ciascuna organizzazione locale dei lavoratori dell'agricoltura; da un rappresentante dei tecnici agricoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-10