Titolo IV

Art. 14

In vigore dal 25 mar 1971
L'ufficio provinciale di censimento determina, su proposta dell'ufficio comunale di censimento, il numero dei rilevatori occorrenti a ciascun comune. I rilevatori vengono scelti fra le persone in possesso di un'adeguata preparazione che consenta di assolvere nel modo migliore i delicati compiti che saranno ad essi affidati. Possono essere scelti anche fra dipendenti dei comuni, di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, purchè in possesso dei requisiti anzidetti. I rilevatori vengono nominati dal sindaco sulla base di un giudizio di idoneità ad assolvere i compiti ad essi affidati, formulato d'intesa tra il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, il dirigente dell'ufficio intercomunale e l'ispettore provinciale di censimento. Il giudizio di idoneità viene espresso a seguito di una prova pratica effettuata a conclusione delle istruzioni sulle modalità di rilevazione impartite a cura del dirigente dell'ufficio comunale di censimento, con l'assistenza dell'ispettore provinciale e/o del dirigente dell'ufficio intercomunale. Il sindaco, d'intesa col dirigente dell'ufficio intercomunale e l'ispettore provinciale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che, nel corso del lavoro ad essi affidato, commettano gravi mancanze. Questi vengono sostituiti, sempre a cura del sindaco, con altre persone che abbiano superato l'accertamento di idoneità di cui al comma precedente. Ai rilevatori viene corrisposto, per ciascun questionario compilato, un compenso forfettario, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, nella misura determinata dall'istituto centrale di statistica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-14

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